Deposito legale

Entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione [Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari), comma 3, legge 106/2004] La Edicusano provvede al deposito legale obbligatorio inviando una copia dell’opera e relativa documentazione richiesta alle seguenti biblioteche:

  • Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
  • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
  • Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma;
  • Archivio Regionale, località Santa Palomba
  • Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia se l’opera è di interesse giuridico;

Legge 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
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